BILANCI – Online il manuale operativo per il deposito presso il Registro delle imprese
E’ online il “Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al Registro delle imprese – Campagna bilanci 2021”.
Questa guida – volta a facilitare le società e i professionisti nell’adempimento dell’obbligo di deposito del bilancio oltre che a creare linee guida uniformi di comportamento su scala nazionale – descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci nel 2021.
Anche per il 2021, la tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL è la versione “2018-11-04”, per il cui utilizzo, XBRL Italia ha fornito le istruzioni operative in conseguenza delle variazioni normative introdotte con l’articolo 1, commi 125 e seguenti della Legge n. 124 del 4 agosto 2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza).
Con decreto interministeriale del 4 gennaio 2021 (decreto OIC 2021), è stata definita la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio per il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.
Gli importi per il 2021 rimangono maggiorati nella misura già prevista per il 2020.
INVESTIMENTI IN STARTUP E PMI INNOVATIVE – Pubblicato il decreto attuativo
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 202, il decreto 28 dicembre 2020 del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’Economia, recante “Modalità di attuazione degli incentivi fiscali in regime de minimis all’investimento in start-up innovative e in PMI innovative”.
Il decreto definisce le modalità attuative degli incentivi fiscali in regime de minimis introdotti dall’articolo 38, commi 7 e 8, del D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), che integrando rispettivamente, il D.L. n. 179/2012 con l’articolo 29-bis e l’articolo 4 del D.L. n. 3/2015 con il comma 9- ter, hanno previsto una detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, per i soggetti che investono direttamente o indirettamente nel capitale sociale di una o più start- up innovative.
L’agevolazione fiscale viene concessa per investimenti agevolati ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 sugli aiuti «de minimis», e consiste nella detrazione del 50% dall’Irpef delle somme investite, successivamente al 1° gennaio 2020 e a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nel capitale sociale di Pmi o start-up innovative.
In particolare:
– l’investimento massimo in una o più start-up innovative, rispetto al quale il soggetto investitore può accedere all’agevolazione fiscale non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 100.000, per un ammontare di detrazione non superiore a 50.000 euro;
– l’investimento massimo in una o più PMI innovative, rispetto al quale il soggetto investitore può accedere all’agevolazione fiscale, non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 300.000, per un ammontare di detrazione non superiore a 150.000 euro (oltre tale limite, sulla parte eccedente l’investitore può detrarre il 30% in ciascun periodo d’imposta).
L’investimento agevolato deve essere mantenuto per almeno tre anni, pena la decadenza dal beneficio.
Prima della effettuazione dell’investimento da parte del soggetto investitore, l’impresa beneficiaria dovrà presentare apposita istanza esclusivamente tramite la piattaforma informatica “Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative” in corso di predisposizione dal Ministero dello sviluppo economico.
Sono ammessi tutti gli investimenti già effettuati nel corso dell’anno 2020 e fino all’operatività della piattaforma: l’impresa beneficiaria può presentare domanda nel periodo compreso tra il primo marzo e il 30 aprile 2021.
A regime gli investimenti dovranno essere effettuati solo dopo la presentazione della domanda.
STARTUP INNOVATIVA – Possibile anche l’iscrizione nella sezione speciale degli incubatori
In base al tenore letterale della norma non vi è un’espressa incompatibilità tra l’essere una startup innovativa iscritta nell’apposita sezione speciale e la richiesta di iscrizione nella sezione speciale degli incubatori certificati.
Lo ribadisce il Ministero dello sviluppo economico con la Nota del 18 febbraio 2021, Prot. 45951, nella quale, rispondendo ad quesito posto da una Camera di Commercio, affronta la questione della possibile iscrizione in sezione speciale degli incubatori di una startup innovativa.
A differenza delle PMI innovative, per le quali vi è un divieto – espresso ed esplicito – di contestuale iscrizione alle due sezioni speciali delle startup e delle PMI (art. 4, comma 1, lett. d), D.L. n. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/2015), nel caso specifico manca ogni simile riferimento, sicchè si deve ritenere pacifico che una startup possa essere anche incubatore.
Non solo, dalla lettura del comma 8, dell’art. 25, del D.L. n. 179/20212, convertito dalla L. n. 221/2012, si ricava che non esistono due sezioni (una per le startup ed una per gli incubatori), ma un’unica sezione, “a cui la start-up innovativa e l’incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione”.
Per l’ “incubatore certificato”, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell’art. 25 del D.L. n. 179/2012, è istituita, ai sensi del successivo comma 8 dello stesso articolo 25, “una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile, a cui la start-up innovativa e l’incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione”.
MUD – Approvato il modello di dichiarazione ambientale per l’anno 2021 – Presentazione entro il 16 giugno 2021
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2021 – Supplemento ordinario n. 10, il
D.P.C.M. 23 dicembre 2020, recante “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2021”.
In attuazione della più recente normativa europea è stato adottato, per l’anno 2021, un nuovo modello di dichiarazione ambientale (MUD), in sostituzione di quello vigente approvato con il D.P.C.M. 24 dicembre 2018, così da poter acquisire i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di operatori.
Il modello di cui al presente decreto sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento all’anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.
L’accesso alle informazioni contenute nel modello unico di dichiarazione ambientale è disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (recante “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale”). Il Modello è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento:
Comunicazione Rifiuti,
Comunicazione Veicoli Fuori Uso,
Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio,
Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche,
Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione,
Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.
Considerato che il D.P.C.M. 23 dicembre 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2021, il termine per la presentazione della dichiarazione, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 70/1994 istitutiva del MUD, slitta dal 30 aprile 2021 al 16 giugno 2021 (120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale).
ACCISE – Dal 16 febbraio 2021 pagamento tramite la piattaforma pagoPA
Con determinazione direttoriale n. 45181 del 12 febbraio 2021, l’Agenzia delle Dogane ha fornito istruzioni per il pagamento dei tributi accise tramite il canale pagoPA. In particolare, si prevede l’estensione dell’efficacia della determinazione direttoriale n. 4139765 del 13novembre 2020 per il settore delle accise, a decorrere dal 16 febbraio 2021.
Adesso è quindi è disponibile nel sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli una nuova sezione, denominata OPERA (Operazioni di Pagamento Elettronico e Rendicontazione Automatica), che consente di eseguire i pagamenti dei tributi amministrati dall’Agenzia, tramite la piattaforma pagoPA. Questo strumento di pagamento affianca quelli tradizionali, come ad esempio il modello F24 utilizzato per il pagamento delle accise, il bonifico bancario per il pagamento dei diritti doganali e il pagamento dei saldi mensili di alcuni giochi.
A questo servizio si accede dall’ Area Riservata del Portale Unico Dogane e Monopoli e consente a cittadini e imprese di effettuare qualsiasi pagamento verso le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi di pubblica utilità in modalità elettronica.
ARTIGIANI E COMMERCIANTI – Adesione al regime contributivo agevolato entro il 28 febbraio
I titolari di partita IVA iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti che hanno intrapreso nel 2020 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2021 del regime previdenziale agevolato di cui alla L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), come modificata dalla L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), devono comunicare la propria adesione all’INPS entro il termine perentorio del 28 febbraio 2021.
Lo ricorda lo stesso INPS, con la circolare n. 17 del 9 febbraio 2021 (Punto 8), con la quale ha diramato la contribuzione da applicare agli artigiani ed esercenti attività commerciale per il 2021. L’INPS rammenta la natura facoltativa dell’accesso, che avviene a fronte di apposita domanda presentata dall’interessato, che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge.
Il regime in parola, che consiste nella riduzione contributiva del 35%, si applicherà nel 2021 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2020 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2021, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.
I soggetti che hanno invece intrapreso nel 2020 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2021 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2021.
I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2021, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.
SOCI LAVORATORI DI COOPERATIVA ARTIGIANA – Riconoscimento dei requisiti per l’iscrizione nella Gestione previdenziale artigiana
L’INPS, con la circolare n. 29 del 17 febbraio 2021, fornisce istruzioni in merito alla tutela previdenziale del socio lavoratore autonomo di cooperativa artigiana.
L’attività dell’impresa artigiana può infatti svolgersi in forma sia individuale che collettiva, in forma di cooperativa, di società di persone e di società a responsabilità limitata.
La lettura sistematica della normativa di riferimento consente di considerare il prestatore d’opera socio di una società cooperativa come artigiano, fatto da cui consegue l’iscrizione alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani. La connotazione del rapporto giuridico tra la società cooperativa e il lavoratore artigiano è rinvenibile sia nello statuto associativo, nel quale sono individuate le modalità di raggiungimento dell’oggetto sociale dell’attività imprenditoriale a cui le attività dei singoli devono tendere, sia nel contratto tra il lavoratore e la cooperativa, nel quale è specificatamente indicata la tipologia di rapporto lavorativo instaurato.
Ne consegue, quindi, che tra la cooperativa e il socio può essere instaurato un rapporto di lavoro autonomo artigiano dal quale deriva l’iscrizione alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani.
Al fine di poter procedere con l’iscrizione alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani del lavoratore socio della cooperativa, l’INPS rende noto che è in corso di rilascio una procedura di automazione della procedura di iscrizione di tali soggetti alla suddetta Gestione inviate dall’Albo delle imprese artigiane.
CONTRIBUTI VOLONTARI – Aggiornati gli importi per l’anno 2021
Con la circolare n. 27 del 16 febbraio 2021, l’INPS definisce per il 2021 le aliquote di contribuzione da prendere a riferimento per determinare l’importo dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori non agricoli, autonomi e iscritti alla gestione separata.
I valori sono stati aggiornati sulla base della variazione percentuale nell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il periodo gennaio 2019 – dicembre 2019 ed il periodo gennaio 2020 – dicembre 2020, che l’ISTAT ha stimato nella misura del – 0,3%.
Pertanto, per l’anno 2021, si confermano i seguenti parametri:
– la retribuzione minima settimanale è pari a euro 206,23;
– la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% è pari a euro 47.379,00;
– il massimale di cui all’articolo 2, comma 18, della L. n. 335/1995, da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo, è pari a euro 103.055,00.
Per l’anno 2021, l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari al 33%.
SOCIETA’ COOPERATIVE – Nuovo regime di sostegno alla nascita, sviluppo e consolidamento – Rilancio della “Legge Marcora” – Finanziamenti a tasso zero per investimenti o esigenze di liquidità – Atteso un decreto attuativo
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2021, il decreto 4 gennaio 2021, con il quale si è provveduto, ai sensi dell’articolo 1, comma 845, della L. n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), alla “istituzione di un nuovo regime di aiuto volto a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita, al consolidamento e allo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione”, con lo scopo di rafforzare il sostegno alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento, su tutto il territorio nazionale e in tutti i settori produttivi, delle società cooperative e di favorire lo sviluppo economico e la crescita dei livelli di occupazione del Paese.
Le disposizioni di cui al presente decreto sostituiscono le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, istitutivo di un apposito regime di aiuto finalizzato a sostenere, attraverso l’agevolazione della nascita e dello sviluppo di società cooperative, la crescita di attività economiche e dei livelli occupazionali.
Il nuovo decreto del 4 gennaio 2021 aggiorna il regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo di società cooperative istituito con decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 4 dicembre 2014, ampliando la platea delle possibili società beneficiarie e aumentando il sostegno finanziario concedibile.
La misura si affianca all’intervento di cui alla legge 49 del 27 febbraio 985 (la c.d. “Legge Marcora”), prevedendo la concessione di un finanziamento agevolato a favore delle cooperative nelle quali le società finanziarie partecipate dal Ministero dello sviluppo economico (SOFICOOP sc e CFI – Cooperazione Finanza Impresa – Scpa) hanno assunto delle partecipazioni.
Rispetto alla versione precedente, che prevedeva un tasso di interesse pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, comunque non inferiore allo 0,8%, il nuovo regime di aiuto stabilisce che i finanziamenti sono regolati a un tasso di interesse pari a zero.
Inoltre, mentre il decreto del dicembre 2014 stabiliva che l’importo del prestito non dovesse essere superiore a quattro volte il valore della partecipazione detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria e, in ogni caso, non dovesse superare il limite di un milione di euro, il decreto del 4 gennaio 2021 fissa il limite a cinque volte il valore della partecipazione e l’importo massimo a due milioni di euro.
Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le società cooperative di produzione e lavoro e sociali di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (recante “Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione”):
a) regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
b) non qualificabili come “imprese in difficoltà”;
c) che si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in stato di scioglimento o liquidazione, non siano sottoposte a procedure concorsuali.
Le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere finanziate con le risorse disponibili nel Fondo per la crescita sostenibile (FCS) di cui all’articolo 23 del D.L. n. 83/0212, convertito dalla L. n. 134/2012 e con le risorse provenienti da Programmi Operativi cofinanziati con Fondi Strutturali, nell’attuazione di azioni, previste nei predetti Programmi Operativi, coerenti con le finalità e gli ambiti di intervento del presente decreto.
Le cooperative possono richiedere i finanziamenti direttamente alle società finanziarie partecipate dal Ministero dello sviluppo economico con le modalità ed entro i termini che saranno previsti con apposito decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico.
All’articolo 5 del decreto si prevede che le società finanziarie concedano alle società cooperative
finanziamenti agevolati con le seguenti caratteristiche:
– di durata non inferiore a 3 anni e non superiore a 10 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di 3 anni;
– rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno;
– regolati a un tasso di interesse pari allo zero per cento;
– se concessi a fronte di nuovi investimenti, possono coprire l’intero importo del programma di investimento;
– concessi per un importo non superiore a 5 volte il valore della partecipazione già detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria, e in ogni caso per un importo complessivamente non superiore a due milioni di euro.
Per i finanziamenti agevolati non è prevista alcuna forma di garanzia, né personale, né reale, né bancaria, né assicurativa.
I finanziamenti possano essere concessi:
– per la realizzazione di un programma di investimento non ancora avviato alla data di presentazione della richiesta di finanziamento alla società finanziaria;
– per esigenze di liquidità aziendale della cooperativa direttamente finalizzate all’attività di impresa. Nel primo caso, il programma di investimento deve essere concluso entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, salvo concessioni di proroghe.
I finanziamenti saranno concessi sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello sulla base della sussistenza dei requisiti, soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa per l’accesso all’agevolazione, della conformità alle finalità della misura, della validità tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa e del merito creditizio della società cooperativa richiedente, con particolare riferimento alla solidità patrimoniale e alle capacità di rimborso, anche previsionali, dei prestiti (art. 8).
FATTURE ELETTRONICHE – Al via la procedura informatica di integrazione dell’imposta di bollo
E’ ora disponibile, nel portale “Fatture e Corrispettivi”, la procedura informatica che consente ai soggetti che hanno dimenticato di assolvere l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, di verificare i dati messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e, nel caso sia necessario, di effettuare le opportune integrazioni delle fatture elettroniche inviate dal 1° gennaio 2021, per mettersi in regola.
In attuazione di quanto disposto dal D.M. 4 dicembre 2020, con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 4 febbraio 2021, n. 34958 vengono, infatti, definite:
1) le modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni da parte dell’Agenzia delle entrate delle fatture inviate tramite il Sistema di Interscambio per le quali è dovuto l’assolvimento dell’imposta di bollo,
2) le modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta di bollo da parte del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato, e
3) le modalità telematiche per l’invio delle comunicazioni, da parte dell’Agenzia delle entrate, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta.
Per le fatture elettroniche inviate tramite Sistema di Interscambio (SdI), l’Agenzia delle Entrate predispone due distinti elenchi, contenenti gli elementi identificativi, rispettivamente:
1) delle fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo (denominato Elenco A, non modificabile);
2) delle fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, emesse e inviate tramite SdI che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali emerge tale obbligo (denominato Elenco B, modificabile) sulla base dei criteri soggettivi ed oggettivi descritti nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
GLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI DEI SOCI E DEGLI AMMINISTRATORI DI SRL
Una stratificata normativa imponeva ai soci che erano anche amministratori (di una Società a responsabilità limitata) l’obbligo di contribuire alla gestione INPS commercianti, con pochi casi di esclusione, partendo dal presupposto che l’amministrazione della società, a meno di poter dimostrare diversamente, costituisse una attività che potesse essere considerata partecipazione diretta al lavoro aziendale. La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 1759 del 27 gennaio 2021, entra ora nel merito di questa interpretazione correggendola, stabilendo cioè che le funzioni amministrative da sole non sono sufficienti a inquadrare la partecipazione al lavoro aziendale, escludendo così il socio amministratore che svolga solo funzioni amministrative dall’obbligo contributivo di versamento alla gestione commercianti.
La conseguenza immediata è che i soci amministratori di Società a responsabilità limitata non potranno più essere iscritti d’ufficio dall’INPS alla gestione commercianti, ma è anche presumibile ritenere che pure coloro che sono già iscritti dovrebbero poterne legittimamente richiedere la cancellazione, a meno che l’ente non sia in grado di dimostrare l’effettiva partecipazione al lavoro aziendale.
Si attendono ora gli opportuni chiarimenti da parte dell’INPS.
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – La prescrizione decorre dalla scadenza del termine per il pagamento
L’inadempimento dell’obbligo di versare i contributi alla gestione separata INPS si verifica nel momento in cui, alla scadenza fissata, il contribuente omette il versamento. Solo da quel momento l’INPS può esercitare il suo diritto di credito, non essendo rilevanti né la modalità prescelta per la presentazione della dichiarazione dei redditi (cartacea o telematica), né l’epoca temporale per detto adempimento.
Così ha deciso la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 4899/2021, depositata il 23 febbraio 2021.
CENTRI ESTETICI – Illegittima l’esclusione dai servizi alla persona erogabili in zona rossa – Sentenza del TAR del Lazio
E’ illegittima l’esclusione degli estetisti dai servizi alla persona erogabili in zona rossa, come previsto dall’art. 1, comma 10, lett. ii), del d.P.C.M. 14 gennaio 2021 (efficace fino al 5 marzo prossimo). A stabilirlo è il TAR Lazio, con la sentenza n. 1862/2021 depositata il 15 febbraio 2021 (N. 11616/2020 REG. RIC.), che ha accolto il ricorso proposto dagli enti rappresentativi della categoria degli estetisti, oltre che da alcuni centri estetici, avverso le disposizioni dettate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno escluso i centri estetici dai servizi alla persona che possono essere erogati anche in zona rossa.
Il TAR ha evidenziato come il verbale n. 144 del 12 gennaio 2021 del Comitato Tecnico Scientifico nulla dica sulle ragioni tecnico-scientifiche per cui sarebbe giustificata nelle zone rosse l’apertura dei parrucchieri e non anche quella dei centri estetici, discriminazione invocata dai ricorrenti a sostegno delle loro ragioni.
BUONI PASTO – Non imponibili anche per i lavoratori in smart-working – Sull’argomento un approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
In assenza di disposizioni che limitano l’erogazione, da parte del datore di lavoro, dei buoni pasto in favore dei propri dipendenti, si ritiene che per tali prestazioni sostitutive del servizio di mensa trovi applicazione il regime di parziale imponibilità prevista dalla lettera c) del comma 2 dell’articolo 51 del TUIR, indipendentemente dall’articolazione dell’orario di lavoro e dalle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
Con riferimento al caso in cui l’Istante riconosce i buoni pasto ai lavoratori agili, si ritiene che gli stessi non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera c), del Testo unico delle impose sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Pertanto, il datore di lavoro non sarà tenuto ad operare anche nei confronti dei lavoratori in smart-working, la ritenuta a titolo di acconto IRPEF, prevista dall’articolo 23 del d.P.R. n. 600 del 1973, sul valore dei buoni pasto fino a euro 4, se cartacei, ovvero euro 8, se elettronici. E’ questo il parere reso dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 123 del 22 febbraio 2021.
Il buono pasto può essere corrisposto da parte del datore di lavoro in favore dei dipendenti assunti, sia a tempo pieno che a tempo parziale, nonché qualora l’articolazione dell’orario di lavoro non preveda una pausa per il pranzo; tale previsione, in effetti, tiene conto della circostanza che la realtà lavorativa è sempre più caratterizzata da forme di lavoro flessibili. La ratio sottesa a tale regime fiscale di favore è ispirata dalla volontà del legislatore di detassare le erogazioni ai dipendenti che si ricollegano alla necessità del datore di lavoro di provvedere alle esigenze alimentari del personale che durante l’orario di lavoro deve consumare il pasto.
La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con l’approfondimento del 25 febbraio 2021, interviene a commento della disciplina dei buoni pasto ai lavoratori in smart working.