E’ stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione di ieri 12 marzo il nuovo decreto legge che prevede misure più restrittive rispetto a quelle già in vigore, al fine di contenere la diffusione del contagio da Covid – 19, che resteranno in vigore per il periodo compreso tra il 15 marzo ed il 6 aprile 2021. E’ stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione di ieri 12 marzo il nuovo decreto legge che prevede misure più restrittive rispetto a quelle già in vigore, al fine di contenere la diffusione del contagio da Covid – 19, che resteranno in vigore per il periodo compreso tra il 15 marzo ed il 6 aprile 2021.
La Calabria è passata in zona arancione.
Dal 3 al 5 aprile si applicheranno le misure previste per le zone rosse sull’intero territorio nazionale. (aperti solo i generi di prima necessità).
SPOSTAMENTI FINO AL 6 APRILE 2021
Dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile 2021, nelle zone gialle e arancioni, sarà possibile recarsi in altre abitazioni private abitate solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno dello stesso Comune.
Si potranno spostare al massimo due persone, che potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.
Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa.
In tali giorni, nelle zone interessate dalle restrizioni, gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate saranno possibili solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno della stessa Regione.
Confermato gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
ZONA ARANCIONE
ATTIVITÀ CONSENTITE:
Tutte le attività artigiane di produzione e servizi (tra cui: edilizia, impiantistica, meccanica, autoriparazione, cura del verde, estetica, acconciatura, lavanderie, etc.).
Per le attività di ristorazione (tra cui le imprese dell’artigianato alimentare: gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, rosticcerie, friggitorie, piadinerie, etc.) sono consentiti solamente:
– la consegna a domicilio senza limiti di orario (nel rispetto delle norme igienico sanitarie);
– l’asporto fino alle ore 22,00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
– la vendita per asporto fino alle ore 18.00 per le attività con codice prevalente 56.3 (Bar e altri esercizi simili senza cucina);
– la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai clienti che vi siano alloggiati;
– le mense e il catering continuativo su base contrattuale;
– gli esercizi di somministrazione nelle aree di servizio delle autostrade, degli itinerari europei E45 e E55 e negli ospedali, aeroporti, porti e interporti.
Centri commerciali e mercati
Nei giorni feriali gli esercizi commerciali all’interno dei centri commerciali e dei mercati sono aperti.
Nei giorni festivi e prefestivi sono aperti solo i seguenti esercizi commerciali: farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole librerie, lavanderie e tintorie.
Tutte le attività di commercio al dettaglio, purché siano assicurati:
– distanza interpersonale di almeno un metro
– ingressi dilazionati e venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni
– rispetto dei protocolli e delle linee guida, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni
– cartello affisso all’esterno del locale che indichi il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale.
È raccomandata l’applicazione delle misure previste per gli esercizi commerciali dall’allegato 11 del DPCM.
Settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Autoscuole:
Sono consentiti, anche a distanza, i corsi:
– per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori
– sul buon funzionamento del tachigrafo
– per il conseguimento e per il rinnovo del certificato di formazione professionale per i conducenti di veicoli con merci pericolose
– abilitanti effettuati dalle autoscuole e dalle scuole nautiche.
Sono consentite, inoltre, le prove teoriche e pratiche per le patenti di guida, le abilitazioni professionali e ogni ulteriore titolo per l’esercizio dell’attività di trasporto.
ATTIVITÀ SOSPESE
– Palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche)
– Centri culturali, centri sociali e centri ricreativi
– Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
– Spettacoli in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto
– Attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso
– Feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose
– Convegni, congressi e gli altri eventi (salvo quelli “a distanza”)
– Mostre, musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (ad eccezione delle biblioteche su prenotazione)
– Impianti sciistici (fino al 6 aprile 2021).
RACCOMANDAZIONI
È fortemente raccomandato:
– svolgere le riunioni private in modalità a distanza
– l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
NB Ulteriori restrizioni possono essere previste da ordinanze locali.