Tutelare i lavoratori distaccati, evitando l’abuso dei diritti garantiti dai trattati senza però pregiudicare il diritto delle imprese che distaccano lavoratori nel territorio di un altro Stato membro di invocare la libera prestazione dei servizi.
È quanto prevede la direttiva UE 2018/957, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi.
I lavoratori distaccati, che sono inviati temporaneamente dal loro abituale luogo di lavoro nello Stato membro ospitante verso un altro luogo di lavoro, devono ricevere almeno le stesse indennità o lo stesso rimborso a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori lontani da casa per motivi professionali che si applicano ai lavoratori locali in tale Stato membro.
I punti qualificati della direttiva riguardano:
-
la giusta retribuzione;
-
la durata del distacco;
-
il regime previdenziale;
-
il riposo.
Gli Stati membri avranno due anni di tempo per adeguare le loro normative alle nuove regole.
Gli Stati membri dell’Unione europea hanno tempo fino al 30 luglio 2020 per adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva UE 2018/957. Fino a tale data, la direttiva 96/71/CE rimane applicabile nella versione precedente alle modifiche introdotte dalla presente direttiva.
Per informazioni contattare i Responsabili del servizio di Confartigianato Cosenza (Antonio Sarri – Tel. 0984/73955, per i comprensori di Cosenza e Paola; Daniele Aronne – Tel. 0981/27143, per i comprensori di Castrovillari e Rossano).