Confartigianato porta le imprese a Dubai – continua il percorso verso l’appuntamento di novembre
Continua il percorso di preparazione verso “Italian Food and beverage in the Gulf e Speciality Food Festival” che porterà le aziende del settore, dal 7 al 9 novembre 2021 a Dubai, nella più importante manifestazione del settore riservato esclusivamente ad un pubblico professionale proveniente non solo dall’Area del Golfo, ma anche da Africa e Asia. Un progetto finanziato dalla Regione Calabria che vede Confartigianato Imprese Calabria partner della Camera di Commercio degli Emirati Arabi Uniti.
Gli Emirati Arabi sono una destinazione strategica per le aziende italiane del settore agroalimentare, soprattutto in vista di Expo2020, che porterà’ nell’Emirato di Dubai 25 milioni di visitatori. La popolazione degli Emirati Arabi Uniti è prevista in crescita con un ritmo del 3% all’anno, post-Pandemia, rispetto agli attuali 9.35 milioni. Saranno quasi trenta le aziende del food e del beverage che prenderanno parte all’iniziativa non appena concluse le fasi di selezione delle candidature ricevute.
Confartigianato Imprese Calabria vuole accompagnare al meglio le aziende su questi importanti ma difficili mercati e per questo sta mettendo in piedi anche un percorso gratuito di formazione ed assistenza per fare si che le aziende arrivino preparate a questo evento.
AUTORIPARAZIONE – uso della targa prova: Confartigianato ottiene il via libera definitivo del Governo
Gli autoriparatori potranno continuare ad utilizzare la targa prova sui veicoli immatricolati per esercitare la loro attività d’impresa. E’ il risultato ottenuto grazie al pressing esercitato da Confartigianato Autoriparazione e contenuto nel Decreto Infrastrutture approvato ieri dal Consiglio dei Ministri.
Soddisfatto il Presidente di Confartigianato Autoriparazione Alessandro Angelone: “La nostra battaglia ha portato ad un risultato che inseguiamo da anni e che mette fine ad una querelle che ha coinvolto politica (ministeri dell’Interno e delle Infrastrutture), giustizia (tribunali e Corte di Cassazione) e forze di polizia, provocando non pochi problemi agli autoriparatori. Ora il provvedimento del Governo sana finalmente la prassi, autorizzata dal ministero dei Trasporti fin dal 1999 ma messa in discussione più volte dalla Polizia stradale e dalla Suprema corte, di utilizzo della targa prova sui veicoli già immatricolati”.
“Con questo decreto trova finalmente l’epilogo una questione annosa che ha messo in seria difficoltà migliaia di imprese artigiane”, ha commentato Sara Moretto, deputata di Italia Viva, che si è impegnata per risolvere una volta per tutte la problematica.
D.L. N. 118/2021 – MISURE URGENTI IN MATERIA DI CRISI D’IMPRESA E RISANAMENTO AZIENDALE – al posto dell’allerta debutta la composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa – Rinvii e proroghe
Approvato dal Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2021, è stato pubblicato sulla G.U. n. 202 del 24 agosto 2021, il D.L. 24 agosto 2021, n. 118, recante “Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonchè ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”.
Il decreto-legge, che incide fortemente sulla disciplina della crisi d’impresa:
a) rinvia ancora l’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa al 16 maggio 2022;
b) anticipa l’entrata in vigore di alcune norme;
c) introduce il nuovo istituto della “composizione negoziata della crisi”, che costituisce un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà finalizzato al loro risanamento al via dal 15 novembre 2021;
d) apporta modifiche alla Legge Fallimentare in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordato preventivo.
L’adozione di tali misure è dettata dalla necessità di reagire alle difficoltà create alle imprese dall’emergenza sanitaria che impongono, da un lato, un differimento dell’entrata in vigore degli innovativi meccanismi contemplati dal Codice della crisi che altrimenti avrebbe inevitabilmente comportato incertezze e punti applicativi controversi in un momento in cui gli operatori e il sistema economico esigono stabilità del tessuto normativo, dall’altro, l’immediata entrata in vigore di alcune norme del Codice della crisi e l’introduzione di una nuova procedura che si propone di essere più efficace e meno onerosa di quella prevista dal Codice della crisi, funzionale il risanamento delle attività che rischiano di uscire dal mercato.
PROPRIETA’ INDUSTRIALE – nuovo regolamento del Ministero dello sviluppo economico
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 25 agosto 2021, il Decreto 1 giugno 2021, n. 119, recante “Regolamento recante modifiche al decreto 13 gennaio 2010, n. 33, di attuazione del codice della proprietà industriale adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30”.
Le modifiche fanno seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa nonchè per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario. Il provvedimento entrerà in vigore il 9 settembre 2021.
ISEE CORRENTE – dettate nuove regole estensive in vigore dal 1° luglio 2021 ma manca il modulo integrativo della DSU
L’ISEE corrente si potrà chiedere anche a fronte di una variazione della situazione patrimoniale. Questo per effetto del decreto 5 luglio 2021, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 25 agosto 2021.
Il provvedimento aggiunge, in sostanza, una “causale” alle tre già esistenti, a fronte delle quali si può aggiornare l’indicatore ordinario sostituendolo con uno temporaneo qualora la situazione economica del nucleo familiare peggiori.
Attualmente, infatti, l’ISEE corrente può essere calcolato e utilizzato a fronte di uno dei seguenti casi:
– variazione della situazione lavorativa (quale: sospensione, riduzione o risoluzione del rapporto);
– interruzione di trattamenti previdenziali, assistenziali o indennitari esenti IRPEF;
– se la situazione reddituale calcolata sulla base dei dati dell’anno precedente la domanda ha uno scostamento superiore al 25% rispetto a quella calcolata con i dati del secondo anno precedente (cioè con l’ISEE ordinario).
In base al nuovo decreto, l’indicatore temporaneo potrà essere chiesto, a partire dal 1° aprile di ogni anno, anche qualora l’indicatore della situazione patrimoniale calcolato sui valori dell’anno precedente quella della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) differisce per più del 20% rispetto all’indicatore calcolato in via ordinaria (cioè sui valori del secondo anno precedente la DSU).
L’ISEE corrente, così calcolato, ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo, salvo che intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti. In quest’ultimo caso l’ISEE è aggiornato entro i successivi due mesi.
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio 2021. Ma, in ogni caso, per l’operatività effettiva, si dovrà attendere che venga messo a punto il modulo integrativo da parte dell’INPS.
SERVIZI ON LINE INPS – dal prossimo 1° ottobre arriva la delega dell’identità digitale
A decorrere dal prossimo 1° ottobre l’INPS consentirà l’accesso ai propri servizi digitali – oltre che tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta Elettronica Digitale) e CNS (Carta Nazionale dei Servizi) – anche mediante la delega dell’identità digitale, “nell’interesse dei cittadini che sono impossibilitati ad utilizzare in autonomia i servizi online”. L’Istituto ha definito le modalità di richiesta della registrazione della delega con la circolare n. 127 del 12 agosto 2021.
Con la stessa circolare ha, inoltre, comunicato che la delega dell’identità digitale è anche lo strumento attraverso il quale i tutori, i curatori, gli amministratori di sostegno ed esercenti la potestà genitoriale potranno esercitare i diritti dei rispettivi soggetti rappresentati e dei minori.
Tuttavia, la delega non va a sostituire i rapporti che intercorrono fra il cittadino e l’intermediario incaricato di gestire uno o più adempimenti, così come non modifica il ruolo dei patronati.
La richiesta di registrazione di una delega può essere effettuata direttamente dal delegante presso una qualsiasi Struttura territoriale dell’INPS esibendo la seguente documentazione:
modulo di richiesta di registrazione della delega dell’identità digitale (per tutori, curatori, amministratori di sostegno e minori va utilizzato il mod. AA10, per tutti gli altri va utilizzato il mod. AA08);
copia del documento di riconoscimento del delegante.
Dopo la registrazione a sistema della delega, il delegato può accedere ai servizi INPS in luogo del delegante, autenticandosi con le proprie credenziali SPID/CIE/CNS e potrà scegliere, quindi, se operare in prima persona oppure in luogo e per conto del delegante.
CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – provvedimento di rinnovo soggetto ad imposta di bollo anche se avviato d’ufficio
Con riferimento al provvedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche considerato che il Comune provvede ad emettere un ulteriore provvedimento di rinnovo, autonomo rispetto a quello precedente, lo stesso è soggetto all’imposta di bollo.
Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 573 del 30 agosto 2021, proposto da un Comune che ha chiesto se debba o meno essere corrisposta l’imposta di bollo sul provvedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche, avviato d’ufficio e non su istanza di parte, in applicazione al disposto di cui all’articolo 181, comma 4-bis, del D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), convertito dalla L. n. 77/2020 e delle Linee guida approvate dal Ministero dello sviluppo economico con decreto del 25 novembre 2020.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, anche il provvedimento di rinnovo si collega ad un’istanza, che seppur non presentata nuovamente, è stata comunque a suo tempo richiesta alla parte interessata. In altri termini, pur in assenza di un’ulteriore istanza per il rinnovo della concessione, il provvedimento di rinnovo conseguente all’indicato procedimento iniziato d’ufficio trae origine necessariamente da un’istanza/richiesta di parte.
Va pertanto applicato il disposto di cui all’articolo 4, comma 1, della Tariffa, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che prevede dovuta l’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di euro 16,00.
CREDITO DI IMPOSTA PER SANIFICAZIONE, DISPOSITIVI E TAMPONI – domande per le spese di giugno luglio e agosto dal prossimo 4 ottobre
Il bonus sanificazione per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 potrà essere richiesto all’Agenzia delle Entrate dal prossimo 4 ottobre al 4 novembre 2021, esclusivamente con modalità telematiche.
Lo ha previsto il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 luglio 2021, Prot. n 191910/2021, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. “Decreto Sostegni bis”).
Ricordiamo che l’art. 32 del decreto prevede – per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19 – un credito d’imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021.
Il credito d’imposta spetta – fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021 – ai seguenti soggetti:
soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore;
enti religiosi civilmente riconosciuti;
strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, del D.L. n. 34/2019, convertito dalla L. n. 58/2019.
Riguardo alle “strutture ricettive a carattere non imprenditoriale”, quello che è sconcertante è il fatto che viene concesso un credito di imposta a soggetti per i quali si chiede il possesso di un “codice identificativo” (che non è quello regionale) derivante dall’iscrizione in una banca dati che a tutt’oggi non è ancora stata istituita.
Con il citato provvedimento è stato approvato il modello di “Comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione”, con le relative istruzioni.
CREDITO D’IMPOSTA PER TESSILE E MODA – prorogato anche per il 2021 – In arrivo i due provvedimenti attuativi del Ministero dello sviluppo economico e dell’Agenzia delle Entrate – Domande dal prossimo 22 settembre
Il credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino a favore del settore del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, introdotto dall’art. 48-bis della L. n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) – concepito originariamente per il solo periodo d’imposta in corso al 10 marzo 2020, data di entrata in vigore del D.P.C.M. 9 marzo 2020 – è stato prorogato anche per il 2021 dall’art. 8 della L. n. 106/2021, di conversione del D.L. n. 73/2021 (c.d. “Decreto Sostegni bis”).
Si tratta di un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti.
Le aziende che potranno accedere al beneficio direttamente sono quelle che hanno il bilancio certificato. Le aziende non soggette, all’obbligo del bilancio certificato dovranno avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze finali.
Il credito d’imposta si applica ai seguenti periodi:
• periodo d’imposta in corso al 10 marzo 2020 (per la generalità delle imprese 2020);
• periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 (per la generalità delle imprese 2021).
Lo sportello sarà aperto il 22 settembre 2021 dalle ore 12,00 fino alle ore 18,00 e nei successivi giorni, previa verifica della disponibilità dei fondi, dalle ore 9,00 alle ore 18,00.
Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente attraverso la piattaforma informatica disponibile sul sito di INVITALIA, secondo le modalità e gli schemi resi disponibili dall’Agenzia stessa prima dell’apertura dello sportello.
Si attendono, tuttavia, ancora due provvedimenti, per stabilire i criteri di individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d’imposta emanato ma non pubblicato in G. U. e per definire le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate.